Saldi estivi 2017 a partire da SABATO 1 LUGLIO.
Saldi estivi 2017 – Inizio sabato 1 Luglio
In coerenza con gli indirizzi unitari della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in Puglia i saldi estivi iniziano il primo sabato di luglio, così come stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2181 del 28/12/2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 17/01/2017.
Pertanto per l’anno 2017 i saldi estivi iniziano sabato 1 luglio.
I saldi estivi terminano il 15 settembre.
Fonte: Servizio Attività Economiche e Consumatori – Sistema Puglia, Politiche per lo Sviluppo, Attività Economiche e Consumatori – Redazione Sistema Puglia.
Principali regole e suggerimenti sui saldi:
- La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune (almeno 5 giorni prima).
- Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive.
- I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico. I dati da esporre nei cartellini sono: a) il prezzo normale (quello originario); b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita; c) il prezzo finale di vendita (quello scontato).
- Il prezzo va obbligatoriamente indicato in euro; l’indicazione in lire può essere usata in via di mera opportunità.
- Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
- Il commerciante, rientrando tra i “soggetti che effettuano attività di vendita e prestazioni di servizi”, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 , ha l’obbligo legale, di accettare i pagamenti con carta di credito e POS a partire da 5 euro, essendo stata abbassata la soglia, precedentemente fissata a € 30,00.
Per cui il POS è obbligatorio per commercianti .
- In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n.24/2002: a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro); b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore). E’ bene però precisare che: ¨ la responsabilità del venditore al dettaglio sorge per il difetto di conformità del bene al contratto esistente al momento della consegna (ma si presume per legge che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale data); ¨ il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene; ¨ il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta (a meno che il venditore non abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o non l’abbia occultato); detto termine è più ampio di quello di 8 giorni originariamente previsto dall’art.1490 del codice civile per la denuncia al venditore di eventuali vizi scoperti; ¨ l’azione legale per far valere di difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.
- Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, di cui al n.8, la merce acquistata – in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” – non è, da un punto di vista legale, “soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente.
- Il cosiddetto “diritto di recesso” o “di ripensamento”, esercitabile normalmente entro sette giorni dall’acquisto, nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all’interno di un esercizio commerciale, concernendo invece, ai sensi del D.Lgs. n.50/92, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e cioé: a) durante la visita di un operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una escursione organizzata dall’operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali; c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell’operatore commerciale.
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